1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad abolire il valore legale dei diplomi di laurea e a riordinare la disciplina relativa all'istituzione di nuove università.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni di legge in vigore che conferiscono valore legale al diploma di laurea e agli altri diplomi universitari;
b) disciplina della libertà di istituire nuove università;
c) previsione, per la materia di cui alla lettera b), dell'esenzione dalle procedure di accreditamento di cui alla presente legge per coloro che non intendano accedere ai finanziamenti pubblici dell'attività universitaria;
d) adozione delle necessarie disposizioni di coordinamento.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni