Art. 15.
(Delega al Governo per l'abolizione del valore legale dei diplomi di laurea e per la disciplina dell'istituzione di nuove università).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad abolire il valore legale dei diplomi di laurea e a riordinare la disciplina relativa all'istituzione di nuove università.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) abrogazione delle disposizioni di legge in vigore che conferiscono valore legale al diploma di laurea e agli altri diplomi universitari;

          b) disciplina della libertà di istituire nuove università;

          c) previsione, per la materia di cui alla lettera b), dell'esenzione dalle procedure di accreditamento di cui alla presente legge per coloro che non intendano accedere ai finanziamenti pubblici dell'attività universitaria;

          d) adozione delle necessarie disposizioni di coordinamento.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni

 

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permanentari, che deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione.